Detrazione 50% per riqualificazione energetica, online il sito Enea per il 2018

Il sito https://finanziaria2018.enea.it/index.asp consente di trasmettere la documentazione richiesta per accedere alla detrazione fiscale relativa agli interventi di riqualificazione energetica conclusi dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per: interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,  schermature solari,  caldaie a biomassa, caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per: interventi di coibentazione dell’involucro opaco, pompe di calore, sistemi di building automation, collettori solari per produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, generatori d’aria a condensazione. Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per: gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, resteranno attivi anche i siti relativi agli anni fiscali precendenti (l'elenco degli anni è disponibile alla medesima pagina di invio per il 2018) per consentire ai beneficiari sia la ristampa di ricevute delle pratiche già inviate sia le eventuali modifiche di quanto già precedentemente trasmesso.

Per ogni ulteriore dubbio consultare le pagine web
http://www.acs.enea.it/. e http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf (aggiornato al 17 aprile 2018)

1) CHI PUO' ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.


2) PER QUALI EDIFICI:
  • alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • devono essere dotati di impianto termico, come definito nella FAQ n.24


3) ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018; per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare.



4) REQUISITI TECNICI DELL'INTERVENTO
  • l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • deve delimitare un locale riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.


5) SPESE AMMISSIBILI:
  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta di ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purchè tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l'apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione APE, ove richiesto


6) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
  • l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq nº39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per lavori dal 2010).
  • in alternativa, la certificazione del produttore dell'infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Inoltre un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l'algoritmo appositamente elaborato e posto al link 'per i tecnici' del nostro sito), che può essere riportato:
  • all'interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
  • in un'autocertificazione del produttore;
  • nell'asseverazione.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:
  • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. nº192 del 2005);
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. nº10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.


b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

(esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2018: https://finanziaria2018.enea.it/index.asp), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ nº23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 nº16 e riportato alla nostra faq nº70:

1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
  • Allegato F al 'decreto edifici' che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
  • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al 'decreto edifici'. (L'Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq nº67, deve essere conservato a cura del cliente);
  • Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al 'decreto edifici'), che può anche essere redatto dal singolo utente;

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
  • Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

7) NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in:
  • registrazione dell'utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
  • autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);
Le fasi per la trasmissione della richiesta consistono in:
  • identificazione del beneficiario della detrazione;
  • identificazione dell'immobile oggetto di intervento;
  • identificazione dell'attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare (in questo caso specifico, l'allegato F o gli Allegati A ed E);
  • verifica della dichiarazione;
  • invio e stampa della dichiarazione.
Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (ed eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.



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